Dall’inizio dell’anno 2015, 500mila contribuenti hanno richiesto le credenziali di accesso a Fisconline: sale così a quota 2,5 milioni il numero di contribuenti abilitati, che si sommano ai 4,5 milioni di cittadini già in possesso del Pin dispositivo dell’Inps. Chi sceglie la modalità fai-da-te può scaricare in autonomia la propria dichiarazione, ma resta la possibilità di affidarsi a un professionista.

Il Rendiconto finanziario: sintesi delle principali novita’ previste dal nuovo principio contabile OIC 10

Nell`ambito del progetto di aggiornamento dei principi contabili nazionali, sul sito internet della OIC (Organismo Italiano di Contabilita’) sono pubblicati i principi contabili approvati in via definitiva le cui disposizioni si applicano a partire dai bilanci chiusi al 31 dicembre 2014.
In particolare, l`OIC 10 ha lo scopo di definire i criteri per la redazione e presentazione del rendiconto finanziario. Sono state pertanto stralciate le indicazioni relative al rendiconto finanziario contenute nell`OIC 12.
Il principio contabile e’ destinato alle societa’ che redigono i bilanci d`esercizio in base alle disposizioni del Codice Civile. Le indicazioni del principio sono valide, con i dovuti adattamenti, anche nella redazione del rendiconto finanziario consolidato.

 Sintesi delle principali novita’
•    L`OIC 10 prevede che la risorsa finanziaria presa a riferimento per la redazione del rendiconto sia rappresentata dalle disponibilita’ liquide; rispetto all`attuale impostazione, e’ stata eliminata la risorsa finanziaria del capitale circolante netto per la redazione del rendiconto, in quanto considerata obsoleta, poco utilizzata dalle imprese e non prevista dalla prassi contabile internazionale.
•    Il principio precisa che, ai fini della redazione del rendiconto finanziario, tra le disponibilita’ liquide sono ricompresi anche gli strumenti regolati a vista utilizzati per soddisfare sbilanci di cassa dovuti ad esigenze quotidiane o comunque di brevissimo periodo.
•    Per motivi di comparabilita’ e semplificazione, l`OIC 10 elimina alcune alternative contabili previste nell`attuale OIC 12 prevedendo che:
o    gli interessi pagati e ricevuti siano presentati distintamente tra i flussi finanziari della gestione reddituale; molto spesso la societa’ non e’ in grado di distinguere se l`indebitamento da cui derivano gli interessi si riferisca al finanziamento di una specifica attivita’, in quanto in genere esso attiene alla generale attivita’ aziendale. Per questo motivo, gli interessi sono classificati nella gestione reddituale, in quanto partecipano alla determinazione dell`utile/perdita dell`esercizio. La scelta e’ coerente con quanto previsto sulla classificazione dei flussi finanziari delle imposte (classificati nella gestione reddituale).
o    i dividendi ricevuti e pagati siano presentati distintamente, rispettivamente, nella gestione reddituale e nell`attivita’ di finanziamento.
•    Per motivi di comparabilita’ e semplificazione, l`OIC 10 prevede la classificazione delle imposte nella gestione reddituale. Le imposte sul reddito derivano da operazioni che danno origine a flussi finanziari della gestione reddituale, dell`attivita’ di investimento e di finanziamento.
 L`identificazione dei flussi relativi alle imposte e la loro allocazione tra gestione reddituale, di investimento e di finanziamento puo’ essere particolarmente difficile e arbitraria, anche in considerazione del fatto
che tali flussi si manifestano in esercizi successivi rispetti a quelli delle operazioni sottostanti.
Per tali motivi, il principio prevede che i flussi finanziari relativi alle imposte siano classificati nella gestione reddituale in modo distinto.
•    Sono state riformulate le definizioni di gestione reddituale, attivita’ di investimento e attivita’ di finanziamento.
•    Sono state inserite alcune indicazioni circa l`aggiunta, il raggruppamento e la suddivisione dei flussi finanziari. E` stato inserito il generale divieto di compensazione tra     flussi finanziari.
•    Nella presentazione del flusso dell`attivita’ di finanziamento e’ stata introdotta la distinzione tra flussi finanziari derivanti dal capitale proprio o dal capitale di debito.
•    Il flusso finanziario derivante dall`acquisizione di una societa’ controllata (nel bilancio consolidato) o di un ramo di azienda (nel bilancio d`esercizio) e’ presentato distintamente nell`attivita’ di investimento, al netto delle disponibilita’ liquide acquisite o dismesse come parte dell`operazione.
•    In merito alla classificazione dei flussi finanziari connessi ai derivati di copertura si e’ specificato che tali flussi sono presentati nella stessa categoria dei flussi finanziari dell`elemento coperto.

    ESTENSIONE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO AI TRIBUTI LOCALI (articolo 10-bis del Decreto Legge n. 124 del 2019). Il Decreto Fiscale 2020 ha previsto l’abrogazione del comma 1-bis dell’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997 (contenente le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie). La disposizione abrogata stabiliva che le regole del ravvedimento operoso lungo potessero trovare applicazione esclusivamente ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate ed ai tributi doganali ed alle accise amministrati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. L’abrogazione di tale disposizione determina la possibilità di applicare il ravvedimento operoso lungo anche ai tributi locali, in particolare alle violazioni in materia di Imu e di Tasi. La normativa fino ad ora vigente prevedeva che se l’omesso o tardivo versamento del’Imu e della Tasi non veniva regolarizzato entro un anno dalla scadenza originaria, la conseguente sanzione doveva essere versata in misura piena, senza possibilità di riduzioni. Ora, possono essere applicate le ulteriori tempistiche concesse dal ravvedimento operoso. Questo vuol dire che la sanzione potrà essere ridotta ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni avviene entro due anni dall’omissione o dall’errore; ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni avviene oltre due anni dall’omissione o dall’errore; ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni avviene dopo la constatazione della violazione mediante processo verbale, ma prima dell’emissione della cartella esattoriale. Continuano a valere le altre riduzioni delle sanzioni previste nell’ambito del ravvedimento operoso (in caso di regolarizzazione entro un anno dalla violazione).

    COMPENSAZIONE DEBITI FISCALI – CREDITI VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (articolo 37 del Decreto Legge n. 124 del 2019). In sede di conversione in legge del Decreto Fiscale 2020, è stato stabilito che le regole relative alla possibilità di compensare i debiti tributari con i crediti certificati e vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione siano estese agli anni 2019 e 2020 con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 ottobre 2019.

    INTERESSI SU VERSAMENTI, RISCOSSIONE E RIMBORSI (articolo 37 del Decreto Legge n. 124 del 2019). In sede di conversione del Decreto Fiscale 2020, sono state introdotte nuove regole anche riguardo agli interessi di natura fiscale. In particolare, il tasso di interesse per il versamento, la riscossione ed i rimborsi di ogni tributo è stato determinato in una misura compresa tra lo 0,1 % ed il 3 % (una misura, quindi, inferiore rispetto a quella prevista fino ad oggi compresa tra lo 0,5 % ed il 4,5 %). Entro questi limiti, con un Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, potranno essere stabilite delle misure differenziate per: gli interessi relativi al pagamento rateale dei tributi; alla ritardata iscrizione a ruolo; alla rateizzazione del pagamento delle cartelle esattoriali; per gli interessi di mora; per gli interessi relativi alla sospensione amministrativa della riscossione; al ritardato rimborso di imposte pagate; alla rateazione delle somme da pagare a seguito di accertamento con adesione ed in caso di acquiescenza